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Tags: Circolari Ministeriali 

Circolare - 24/07/2012 - Prot. n. 17351 - Registro elettronico nazionale

OGGETTO: Registrazione dati imprese di autotrasporto di persone nel Registro elettronico nazionale.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
Divisione 2

Prot. n. 17351/U-TSI
Roma, 24 luglio 2012

OGGETTO: Registrazione dati imprese di autotrasporto di p ersone nel Registro elettronico nazionale.

Come da recente Decreto del Capo Dipartimento (DD prot. n. 73 del 23/7/2012), a far data dal prossimo 1° agosto 2012 i dati delle imprese di autotrasporto di persone presenti nel Registro elettronico nazionale (REN) saranno accessibili in modalità pubblica; pertanto essi potranno essere consultati, tra l'altro, anche dalle Autorità competenti per l'accesso al mercato.

Perciò le Regioni, le Province e i Comuni mediante la visualizzazione dei dati presenti nel REN potranno verificare - prima di rilasciare un titolo legale per l'esercizio di un servizio di trasporto (di linea o di noleggio con conducente) - se l'impresa richiedente è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

In particolare tali Enti, consultando il Registro elettronico nazionale (REN):
1. per le imprese operanti prima del 4 dicembre 2011 (e cioè, che risultano iscritte al REN in data 4 dicembre 2011): potranno visualizzare i dati del REN relativi alle sole imprese che hanno l'autorizzazione all'esercizio della professione "attiva". Dunque non sarà possibile visualizzare i dati di quelle imprese la cui autorizzazione sia ancora in modalità "provvisoria", non avendo le stesse ancora dimostrato il requisito di stabilimento secondo le modalità previste dal DD 25.1.2012;
2. per le imprese operanti da data successiva al 4 dicembre 2011 (o meglio, iscritte al REN con data successiva al 4 dicembre 2011): potranno visionare i dati di quelle iscritte al REN a prescindere dallo stato dell'autorizzazione (sia attiva che provvisoria). In questo caso infatti la modalità "provvisoria" dipende dal fatto che l'impresa non ha ancora proceduto (all') o non ha ancora perfezionato l'immatricolazione di uno o più veicoli (ai sensi dell'articolo 5 lett. b) del Regolamento).

È evidente quanto sia cruciale l'attendibilità e la correttezza dei dati contenuti nel REN. Un esame di tali dati, effettuato in questi giorni, ha tuttavia evidenziato alcune incongruenze.

In particolare sono stati riscontrati molteplici casi in cui, con riferimento alle imprese operanti prima del 4 dicembre:
1. a fronte di una modifica del campo "presenza stabilimento" da "NO" a "SI" (a seguito della dimostrazione del requisito da parte dell'impresa), non è stato aggiornato il campo "stato dell'autorizzazione" da "PROVVISORIA" ad "ATTIVA";
2. a fronte di una modifica del campo "stato dell'autorizzazione" da "PROVVISORIA" ad "ATTIVA" (modifica che presuppone la sussistenza di tutti e quattro i requisiti previsti dal Regolamento (CE) 1071/2009), non è stato aggiornato il campo "onorabilità" da "NO" (risultante di default) a "SI". Tale modifica invece andrebbe apportata in quanto, a suo tempo, l'onorabilità è stata dimostrata agli Enti competenti al rilascio del titolo legale per l'accesso al mercato (titolo legale in base al quale tali imprese hanno svolto l'attività prima del 4.12.2011 e la svolgono attualmente).

I dati relativi a queste imprese saranno rettificati in remoto, senza l'intervento manuale da parte delle Autorità competenti; tuttavia, tenuto conto che solo in seguito il programma informatico sarà implementato delle necessarie funzionalità di controllo per la corretta registrazione dei dati relativi alle imprese, è quanto mai opportuno che le Autorità competenti procedano ad una verifica dei dati delle imprese presenti nel REN, di propria rispettiva competenza. Si raccomanda di prestare particolare attenzione a che, laddove l'impresa abbia adempiuto ai propri obblighi di dimostrazione dei requisiti, i dati registrati nel REN siano integralmente coerenti con tale avvenuta dimostrazione.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Enrico Finocchi



Vedi anche:
23/07/2012
 Decreti Dirigenziali
Decreto Dirigenziale - 23/07/2012 - n. 73 - Registro elettronico per trasporto su strada di viaggiatori
Disposizioni di prima attuazione, per il trasporto su strada di viaggiatori, dell'articolo 4 comma 4 del Decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012 in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada.
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21/10/2009
 Normativa UE
Regolamento CE - 21/10/2009 - n. 1071 - Attività di trasportatore su strada
Norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio.
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